Il d.l. n. 87/2018, convertito nella l. n. 96/2018, è andato a modificare, seppur marginalmente, il secondo comma dell’art. 19 del d.lgs. 81/2015 ovvero quello relativo alla durata massima del contratto a tempo determinato. La modifica ha riguardato esclusivamente la durata massima che è passata dai precedenti 36 mesi agli attuali 24; nulla è cambiato in merito alla cumulabilità dei rapporti da ricomprendere nei 24 mesi totali: nel computo si deve tenere conto di tutti i rapporti a termine e di tutti i periodi di missione svolti nell’ambito della somministrazione a tempo determinato aventi ad oggetto mansioni di pari livello e categoria legale. Una novità invece riguarda l’aspetto sanzionatorio: l’eventuale superamento del limite di 24 mesi, per effetto di un unico contratto ovvero di una successione di contratti, comporta la trasformazione del rapporto a tempo indeterminato sin dalla data di “sforamento”.
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