Premessa normativa
Il decreto legislativo 159/2015, recante “Misure per la semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione”, ha modificato l’art. 26 del D.P.R. n. 602/1973 prevedendo espressamente all’art. 14, l’obbligo di procedere alla notifica a mezzo PEC qualora destinatari degli atti di riscossione Equitalia siano professionisti ed imprese individuali o società.
Il“nuovo adempimento “ è entrato in vigore a far data dal1° giugno 2016 e pertanto l’agente della riscossione ha l’obbligo di eseguire la notifica a mezzo posta elettronica certificata nei confronti delle imprese e dei professionisti iscritti in albi o elenchi.
Nota: la notifica deve essere fatta presso gli indirizzi che risultano dall’”indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC) e l’utilizzazione di indirizzi di tipo diverso non perfeziona la notifica. L’invio telematico resta invece opzionale per i contribuenti persone fisiche. |
LA NOTIFICA VIA PEC DELLE CARTELLE DAL 1 GIUGNO 2016
Prima del Decreto legislativo 159/2015 lanotifica delle cartelle esattoriali a mezzo pec rappresentava una modalità operativa facoltativa e il D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68 stabilisce le regole da osservare in caso di notifica a mezzo PEC.
Il D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68, stabilisce le regole da osservare in caso di notifica a mezzo PEC definendo in particolare il significato dei seguenti termini “ informatici” utili a definire lo strumento della notifica informatica ovvero : a) “busta di trasporto”: si intende il documento informatico che contiene il messaggio di posta elettronica certificata; b) “certificazione”: si intendono i dati che sono inseriti nelle ricevute relative alla trasmissione della mail di posta elettronica; c) “dominio di posta elettronica certificata”: rappresenta l’insieme di tutte le caselle di posta elettronica certificata riferite ad uno stesso dominio della rete internet; d) “posta elettronica certificata”: trattasi del sistema di posta elettronica attraverso il quale al mittente viene messa a disposizione la documentazione elettronica e che attesta l’invio e la consegna dei documenti informatici; e) “messaggio di posta elettronica certificata”: è il documento informatico che è composto dal testo del messaggio, dai dati di certificazione e dagli eventuali documenti informatici che vi sono allegati; f) “utente di posta elettronica certificata”: è il soggetto che invia o riceve il messaggio di posta elettronica certificata. Nel periodo in cui Equitalia, notificava in maniera facoltativa via PEC le cartelle esattoriali alle imprese, si sono riscontrate una serie molteplice di inefficienze, (caselle pec non attive e per le quali non era stato segnalato il cambio di indirizzo) al punto che su circa 2,5 milioni di cartelle notificabili via PEC, solo 1 milione sono state trasmesse con successo. |
Attraversol'art. 14 del D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 159 sono state introdotte nuove regole procedurali di notifica ovvero :
1)notifica ai Professionisti : l’agente della riscossione ha l’obbligo di eseguire la notifica a mezzo posta elettronica certificata nei confronti delle imprese e dei professionisti iscritti in albi o elenchi anche se risultanti lavoratori dipendenti o pensionati (tale modalità di consegna sembra riservata soltanto ai professionisti iscritti in albi o elenchi che sono ufficialmente riconosciuti come dottori commercialisti, avvocati, consulenti del lavoro ecc.);
2) notifica ad imprese individuali o società : nel novero di tali soggetti sono incluse le società di qualsiasi tipo e le imprese individuali ( sono invece esclusi gli imprenditori agricoli esonerati ai fini dell’IVA che non sono iscritti nel registro delle imprese tenuto dalla CCIAA).
Nota : in materia di Enti commerciali che esercitano attività commerciale permangono dubbi se la notifica debba essere effettuata con pec. |
3) come effettuare la notifica : la notifica deve essere fatta presso gli indirizzi che risultano dall’”indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC)”.
4)indirizzo pec non valido o inattivo o casella satura : nel caso in cui l’indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario non sia valido o attivo o la casella sia satura, la notificazione si intende perfezionata con il deposito dell’atto presso la CCIAA competente per territorio e con la pubblicazione del relativo avviso sul sito informatico della CCIAA la quale, mediante successiva raccomandata con avviso di ricevimento dà notizia al debitore.
Nota: l’agente della riscossione non è obbligato a verificate l’avvenuto ricevimento della raccomandata ma l'onere è posto a carico della CCIAA ai fini della decorrenza del termine di pagamento o di impugnazione. |
LE CRITICITA' DELLA NUOVA NOTIFICA VIA PEC
La notificazione della cartella di pagamento a mezzo PEC apre la strada a possibili problematiche che , secondo autorevoli fonti interpretative , si possono riassumere nei seguenti punti:
1)la notifica via pec : la giurisprudenza ha già segnalato come la nuova procedura telematica di notifica a mezzo pec delle cartelle esattoriali
non offrirebbe le stesse garanzie di una raccomandata tradizionale dal momento che ad essere trasmesso al contribuente non sarebbe l’originale della cartella di pagamento, ma solo una sua copia informatica, peraltro priva di qualsiasi attestazione di conformità apposta da un pubblico ufficiale (non è possibile garantire che quanto è stato ritirato dal debitore corrisponda in toto all’originale della cartella di pagamento in possesso dell’agente della riscossione).
Inoltre l’atto ricevuto non può essere integrato dai funzionari dell’agente della riscossione con “ l’attestato di conformità all’originale “ in quanto tali soggetti non sono equiparati alla figura di pubblico ufficiale come avviene nel caso degli ufficiali giudiziari , dei messi notificatori e dell’agente postale.
2)la Pec non sembra inoltre in grado di fornire una piena prova dell’effettiva consegna del documento al destinatario come viene invece assicurato dal sistema tradizionale di notifica cartaceo con la presenza di un “pubblico ufficiale” (la PEC attesterebbe la sola disponibilità del documento nella casella telematica del contribuente, senza alcuna prova certa dell’avvenuta lettura).
La procedura diverge quindi dalla consegna diretta al contribuente o dalla raccomandata ove sussistono i “tempi certi di consegna”, individuati dall’art. 8 della legge n. 890/1982, ai fini del computo del termine di scadenza sia del pagamento che dell’impugnazione.
Nota: la sentenza n. 611 del 26/02/2016 della Commissione tributaria provinciale di Lecce e la sentenza n. 1817 del 12/05/2016 della Commissione tributaria provinciale di Napoli, hanno dichiarato nulla la notifica attraverso la nuova procedura telematica. |
3)indirizzo del debitore : la notifica via PEC non considera l’indirizzo effettivo del debitore, derogando alle regole fissate dagli artt. 137 e seguenti c.p.c., dell’art. 26 del D.P.R. n. 602/1973, e dall’art. 7 della legge n. 890/1982.
Nota conclusiva: sarà pertanto interessante valutare nel prosieguo il parere della giurisprudenza in materia di notifica via pec della cartella di pagamento e appare fondamentale come tale orientamento , se suffragato da altre pronunce negative , rischia di mettere in crisi il nuovo obbligo di notifica previsto dall'art. 26 del D.P.R. n. 602/1973, rendendo di fatto necessario un nuovo intervento normativo. |