Il Consiglio dei Ministri ha approvato la bozza del Decreto che che prevede disposizioni correttive ed integrative ai vari decreti denominati “job act”.
Partendo dal decreto legislativo n. 81/2015,si evidenzia la sostituzione del comma 3 dell'art. 49, in base al quale l'utilizzo del lavoro accessorio obbligherà i committenti ad effettuare una comunicazione, similmente a come avviene per il lavoro a chiamata, almeno 60 minuti prima alla sede competente dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro mediante sms o posta elettronica. Nella comunicazione, si dovranno inserire i dati anagrafici o il C.F. del lavoratore, il luogo, il giorno e l'ora di inizio e fine della prestazione. Non viene più riportato il limite temporale di 30 giorni. Nel settore agricolo, oltre a quanto previsto in precedenza, non sarà possibile stabilire un arco temporale superiore a 3 giorni. L'omessa comunicazione comporterà una sanzione amministrativa da 400 a 2.400 auro e non è applicabile la diffida ex art. 13 dlgs 124/2004.
In materia di ammortizzatori sociali, si evidenziano le seguenti modifiche al Decreto Legislativo 148/2015:
- all'art. 15, comma 2, è previsto che il termine di 15 giorni, dall'inzio della sospensione o riduzione dell'attività, non si applicherà alle domande per eventi oggettivamente non evitabili, per il quali è prevista la scadenza entro la fine del mese successivo all'evento.
- All'art. 41 viene aggiunto il comma 3-bis, che consente la trasformazione dei contratti di solidarietà difensivi in corso da almeno 12 mesi, e comunque stipulati prima del 1° gennaio 2016, in contratti di solidarietà espansivo. L'orario non dovrà essere superiore a quello concordato nel contratto difensivo, mentre l'integrazione salariale si ridurrà del 50% con integrazione della differenza a carico del datore di lavoro, che resterà esclusa dall'imponibile ai fini previdenziali. Le quote di TFR relative alla retribuzione persa resteranno a carico dell'Inps.
- All'art. 43 viene aggiunto il comma 4-bis, che prevede un calcolo più vantaggioso della Naspi per i lavoratori stagionali dei settori produttivi del turismo e degli stabilimenti termali, maggiormente penalizzati con il passaggio dall'ASPI alla NASPI.
Riguardo al Decreto Legislativo 149/2015, si segnala uno specifico coordinamento della vigilanza sul corretto utilizzo del lavoro accessorio e dei tirocini.
Importanti modifiche riguardano infine il Decreto legislativo n. 151/2015:
· L'art. 4, comma 3 bis, prevede la possibilità di assumere, al di fuori del collocamento invalidi, coloro che hanno una riduzione della capacità lavorativa “pari o superiore al 60%”, in precedenza era solo per i casi superiori al 60%.
· L'art. 15 prevede invece un forte incremento delle sanzioni fissandole ad € 153,20 al giorno, in caso di mancata assunzione dei disabili per cause imputabili al datore di lavoro.
- L'art. 26 prevede la modifica del comma 4 con l'introduzione fra i soggetti abilitati alla dimissioni on-line anche i Consulenti del Lavoro e le sedi territoriali dell'Ispattorato del Lavoro.