PREMESSA GENERALE
Come noto la Legge di stabilità 2016, Legge n. 280-2015, ha introdotto una agevolazione fiscale cui possono accedere le imprese e i lavoratori autonomi.
L’incentivo è legato all’acquisto in proprietà o in leasing (non in locazione operativa) di beni strumentali nuovi, effettuato durante il periodo 15 ottobre 2015 – 31 dicembre 2016, che permette di dedurre una quota super di ammortamenti determinata nella misura del 40% rispetto alla normale quota deducibile a titolo di ammortamenti normali ovvero della quota capitale del canone di locazione finanziaria.
ANALISI DEI PUNTI PRINCIPALI
La disposizione si applica in via generale a tutti gli investimenti nuovi (sono comprese le autovetture) ma con esclusione dei beni immobili. L’agevolazione trova applicazione nei confronti dei titolari di reddito di impresa e dei lavoratori autonomi a prescindere dal regime contabile (contabilità ordinaria o semplificata) e dall’anno di inizio attività (la norma dovrebbe trovare applicazione anche per il regime dei minimi mentre non è applicabile al regime forfettario). La disposizione agevolativa riguarda gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi anche per quelli di importi inferiori al milione (acquistati anche in leasing).
Sono invece esclusi i seguenti beni:
a) beni immateriali (propri o costi pluriennali)
- brevetti, licenze, spese di ricerca, ecc.;
- beni acquisiti in noleggio/comodato (la maggiorazione opera in capo al noleggiatore/comodante);
- beni non strumentali.
b) fabbricati
c) beni ai quali si applica un coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%
d) beni ricompresi nei seguenti gruppi:
- Gruppo V, Specie 19 (imbottigliamento acque minerali): condutture, ammortizzabili all’8%; - Gruppo XVII, Specie 2/b (produzione e distribuzione gas naturale): condutture per usi civili (reti urbane) ammortizzabili all’8%, condutture dorsali per trasporto a grandi distanze dai centri di produzione ammortizzabili al 10%, condotte dorsali per trasporto a grandi distanze dai giacimenti gassoso-acquiferi e condotte di derivazione e allacciamento ammortizzabili al 12%;
- Gruppo XVII, Specie 4/b (stabilimenti termali ed idrotermali): condutture ammortizzabili all’8%;
- Gruppo XVIII, Specie 4, 5 (ferrovie, esercizio di binari, vagoni letto e ristorante, tramvie, ferrovie metropolitane, filovie, funicolari, funivie, slittovie ed ascensori): materiale rotabile, ferroviario e tramviario, con esclusione delle motrici ammortizzabili al 7,5%;
- Gruppo XVIII, Specie 1, 2 e 3 (trasporti aerei, marittimi, lacuali, fluviali e lagunari): aerei completi di equipaggiamento, con motore a terra ammortizzabili al 12%.
L’agevolazione prevede l’imputazione nel periodo d’imposta di quote di ammortamento ovvero di quota capitale dei canoni di locazione finanziaria più elevati (40%) rispetto a quelli ordinari (restano invariate le aliquote di ammortamento di cui al Dm del 1988). La norma stabilisce che il maggior costo vale ai soli fini Irpef/Ires e non ai fini Irap.
Inoltre l’incremento pari al 40% del costo non rileva ai fini delle plusvalenze/minusvalenze a ai fini del calcolo del % per la deducibilità delle spese di manutenzione.
In caso di cessione prima o al termine del processo di ammortamento il 40% non rileva ai fini della sopravvenienza attiva in caso di cessione del contratto di locazione finanziaria o di riscatto anticipato del bene e successiva vendita.
Nota: per le autovetture sopra elencate il costo fiscale a cui applicare la maggiorazione del 40% deve soggiacere alle limitazioni previste in termini di soglie (maggiorate però anch’esse del 40% e di aliquote di deducibilità). Tenendo conto delle disposizioni del super ammortamento i nuovi limiti su cui calcolare gli ammortamenti sono:
a) autovetture: euro 25.306,39; agenti di commercio: euro 36.151,98;
b) motocicli: euro 5.784,32;
c) ciclomotori: euro 2.892,16.
ACQUISTO DEI BENI IN LEASING
In caso di acquisto in leasing è utile rammentare i seguenti punti:
a) il soggetto può maggiorare il canone deducibile per un importo pari al 40% (sola quota capitale e non quota interessi);
b) è ammessa la maggiorazione del 40% sul prezzo pagato per il riscatto;
c) occorre sempre fare riferimento alle regole ordinarie di “fiscale” del contratto di leasing (in via generale metà del periodo di ammortamento del bene ovvero 4 anni per le autovetture).
Nel caso di durata contrattuale superiore a quella fiscale il maggior valore imputabile ai canoni va ripartito lungo la durata contrattuale (4 anni).
Nota : Per i leasing il maggior valore del 40 % deve essere imputato in osservanza dei seguenti principi:
a) ai canoni deve essere applicato il concetto della durata “fiscale” del contratto di leasing;
b) si rammenta che la durata “fiscale” (minima) del contratto di locazione è pari alla metà del periodo d’ammortamento del bene (fatto salvo il limite di 4 anni per le autovetture a deducibilità limitata);
c) resta fuori dal beneficio la quota interessi, che non rappresenta il costo di acquisizione del bene ma il costo del finanziamento in leasing finanziario.
Il Consulente 1081
Superammortamenti per acquisti in proprietà o leasing: alcuni aspetti pratico-operativi
1081 numero 4 anno 2016 - focus a cura di Celeste Vivenzi
Focus su Legge di Stabilità 2016